Art. 3.
(Organi).

      1. Sono organi della Giunta:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il direttore amministrativo;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Giunta e sovrintende allo svolgimento della sua attività; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone

 

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l'ordine del giorno. Egli è scelto tra studiosi distintisi nel campo delle scienze storiche ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. La carica di presidente della Giunta è incompatibile con quella di direttore di uno degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1. Il presidente, se professore universitario di ruolo, al fine di svolgere l'incarico, può chiedere il distacco temporaneo dall'università presso cui svolge l'attività di docenza.
      3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della Giunta, dai direttori degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, quali membri di diritto, e da quattro studiosi distintisi nel campo delle scienze storiche. Questi ultimi sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Giunta stessa; a tale scopo, sei mesi prima del termine di scadenza del mandato di un membro o al verificarsi della vacanza, in caso di cessazione anticipata, la Giunta provvede, dandone adeguata pubblicità, alla raccolta delle candidature e alla loro selezione, proponendo un nome al Ministro per i beni e le attività culturali, con adeguata motivazione. La durata del mandato dei membri non di diritto della Giunta è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il presidente della Giunta, i direttori e i membri dei consigli degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, decadono, salvo coloro che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui posizione è regolata dall'articolo 7, al compimento del settantacinquesimo anno di età. Il consiglio di amministrazione propone al Ministro per i beni e le attività culturali la nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di una terna proposta dai rispettivi consigli e può confermarli per un secondo mandato su proposta dei medesimi consigli. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di impedimento
 

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temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione e di deliberazione sui suoi regolamenti e sui suoi bilanci; adotta le misure necessarie per realizzare le economie di spesa connesse alla utilizzazione di organi e servizi in comune con gli istituti di cui all'articolo 1, comma 1.
      4. Il direttore amministrativo è un funzionario nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e sovrintende all'amministrazione e alla contabilità della Giunta. Il bilancio è articolato in sezioni che corrispondono alle istituzioni autonome accorpate strutturalmente. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con diritto di parola.
      5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile. È composto da tre membri effettivi e un membro supplente. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e il membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.